1. Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il presidente invita il soggetto o i soggetti ritenuti responsabili di fatti di cui all'articolo 1 a rendere nota, nel termine di venti giorni, la disponibilità ad accettare il giudizio arbitrale. In caso di risposta positiva, il giudizio arbitrale è avviato nei dieci giorni successivi.